TRIBUNALE DI PISA 
 
    Il Giudice, dott.ssa Anna Fabbricatore, all'udienza del 12 luglio
2019, vista la questione  di  costituzionalita'  ex  art.  134  della
Costituzione   sollevata   dall'avv.   Elena   Borsacchi,   difensore
dell'odierno imputato, B. D. sugli articoli 590-bis del codice penale
e 162-ter del codice penale, per violazione degli  articoli  24  e  3
della Costituzione rileva quanto segue; 
    A seguito di opposizione a decreto penale di condanna B. D., nato
a     il     ivi residente ed elettivamente domiciliato veniva tratto
a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di cui
all'art. 590-bis del codice penale in relazione all'art. 583 n. l del
codice penale perche', per colpa consistita in imprudenza, negligenza
e imperizia, e in violazione dell'art. 191 commi 1  e  4  e  223  del
codice  della  strada,  alla   guida   del   motoveicolo   tg       ,
percorreva     , transitando su corsia riservata  al  traffico  degli
autobus, e superava  sulla  destra  un  furgone  dell'igiene  urbana,
omettendo  di  adottare  ogni  cautela  alla  guida   per   arrestare
tempestivamente il veicolo in presenza di ostacolo e in situazione di
traffico non regolata da semaforo o agente. 
    A seguito di questa manovra l'imputato investiva il pedone G. G.,
cagionandole lesioni gravi, consistite in  frattura  della  clavicola
destra,  contusioni  multiple  con  incapacita'  di  attendere   alle
ordinarie occupazioni per oltre quaranta giorni. 
    In merito  a  questi  fatti  la  difesa  dell'imputato  sollevava
questione  di  legittimita'  costituzionale   ex   art.   134   della
Costituzione con riferimento all'art. 590-bis  del  codice  penale  e
162-ter del codice penale. 
    Ebbene posto  che  il  giudice  investito  delle  questioni  deve
preliminarmente operare un giudizio di rilevanza e di e non manifesta
infondatezza delle questioni poste alla sua  attenzione  e'  indubbio
che entrambe appaiono rilevanti nel caso  specifico  atteso  che  una
remissione di querela ovvero una estinzione del reato per intervenuta
condotta riparatoria, laddove prevista per il delitto in questa  sede
oggetto di contestazione, comporterebbe una uscita dell'imputato  dal
circuito processuale senza dover affrontare l'iter dibattimentale nel
suo complesso. 
    Se questo e' vero, si ritiene tuttavia che la scelta di  limitare
l'operativita' dell'art. 162-ter del  codice  penale  ai  soli  reati
procedibili   a   querela   sia    ragionevole    rientrando    nella
discrezionalita' politico-legislativa. 
    L'esigenza deflattiva viene infatti  modulata  in  ragione  della
tipologia di reato e pur rispondendo ad  un  interesse  generale  non
puo' applicarsi a tutte le condotte penalmente rilevanti  contemplate
dal nostro ordinamento. 
    Piu'   articolate   argomentazioni si   impongono   invece    con
riferimento all'art. 590-bis del codice penale nella parte in cui non
prevede la procedibilita' a querela di parte per le lesioni  gravi  e
gravissime, non aggravate dallo stato  di  ebbrezza  alcolica  ovvero
dall'uso di sostanze stupefacenti. 
    In questo caso infatti la norma di legge appare censurabile sotto
il profilo del rispetto del principio di uguaglianza di cui  all'art.
3 della Costituzione, laddove si operi un raffronto  con  l'art.  590
del codice penale relativamente alla responsabilita' medica,  per  la
quale e' tuttora previsto un regime di procedibilita'  a  querela  di
parte anche per le lesioni gravi e gravissime. 
    Profili  di  irragionevolezza  si   rinvengono   peraltro   anche
all'interno dello stesso corpo dell'art. 590-bis  del  codice  penale
allorche' viene riservato il medesimo regime di  procedibilita'  alle
lesioni stradali «semplici» ed a  quelle  aggravate  dallo  stato  di
ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 
    Il  motore  della  riforma  del  2016  mirava,  com'e'  noto,   a
sanzionare pesantemente le ipotesi aggravate atteso l'alto  grado  di
pericolosita' sociale  e  di  disvalore  che  presentano,  che  pero'
diverge dai casi in cui il conducente si sia limitato  a  violare  le
norme del codice della strada. 
    Vale la pena di ricordare  che  la  Commissione  Giustizia  della
Camera aveva chiesto al Governo di  introdurre  la  procedibilita'  a
querela della fattispecie non aggravata delle lesioni stradali  gravi
o gravissime. La risposta tuttavia  e'  stata  negativa,  perche'  si
tratta di «fattispecie  criminose  di  particolare  allarme  sociale,
peraltro gia' oggetto  di  recente  intervento  normativo,  connotate
comunque da una certa gravita'  posto  che  l'evento  lesivo  risulta
essere conseguenza  della  violazione  di  una  regola  cautelare  di
condotta posta a presidio proprio della sicurezza della  circolazione
stradale». 
    Ritiene  diversamente  questo  Giudice  che   se   partiamo   dal
presupposto che la circolazione stradale  appartiene  al  novero  dei
settori  essenziali  della  societa'  contemporanea  che  e'   spesso
definita come  «societa'  del  rischio»,  rischi  differenti  debbono
essere trattati con misure ed accorgimenti differenti; di conseguenza
il  rischio  connesso  alla  guida  sotto  l'effetto   di   alcol   o
stupefacenti non e' paragonabile ne' puo' essere trattato alla stessa
stregua del rischio connesso  ad  una  guida  meramente  irrispettosa
delle norme del codice della strada. 
    In  questa  prospettiva  le  norme  che  vigono  in  materia   di
circolazione stradale non divergono dai  modelli  prudenziali  ovvero
dai protocolli vigenti in campo medico, dove ancora si  e'  mantenuta
la procedibilita' a querela di parte anche per le lesioni  gravi  o/e
gravissime. 
    Alla violazione dei principi di uguaglianza e  di  ragionevolezza
vanno infine ad aggiungersi ragioni  di  opportunita'  e  di  realta'
processuale, posto che il Tribunale in composizione monocratica viene
ad essere investito  di  casi  che  presentano  un  minimo  grado  di
pericolosita' sociale, nell'ambito dei quali  l'interesse  prevalente
della persona offesa  e'  quello  di  ottenere  il  risarcimento  per
l'inabilita' conseguente alla malattia.